Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. II
Art. 62
65 / 2493Attribuzioni generali del Consiglio della magistratura militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Consiglio della magistratura militare delibera:
a) sulle assunzioni della magistratura militare, sull'assegnazione di sedi e di funzioni, sui trasferimenti, sulle promozioni e su ogni altro provvedimento di stato riguardante i magistrati militari;
b) sulle sanzioni disciplinari a carico dei magistrati militari, in esito a procedimenti promossi dal Ministro della difesa o dal procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione;
c) sul conferimento ai magistrati militari di incarichi extragiudiziari;
d) su ogni altra materia a esso attribuita dalla legge.
2. Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati militari sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio, con decreto del Ministro della difesa, fatta salva l'applicazione dell', lettera f), della legge 12 gennaio 1991, n. 13.
3. Il Consiglio, inoltre:
a) esprime pareri e può far proposte al Ministro della difesa sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie militari e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione o il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia militare;
b) dà pareri su disegni di legge concernenti le materie di cui ai commi 1 e 3 e su ogni altro oggetto concernente tali materie;
c) verifica i titoli di ammissione dei magistrati eletti e decide sui reclami e sui ricorsi relativi alla eleggibilità e alle operazioni elettorali. Verifica i requisiti di ammissione del componente scelto dai Presidenti delle due Camere e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti stessi, salvi i provvedimenti interni di competenza del Consiglio;
d) disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento.
4. Sulle materie di competenza del Consiglio, il Ministro della difesa può avanzare proposte o proporre osservazioni.
5. Il Ministro della difesa può intervenire alle adunanze del Consiglio se ne è richiesto dal presidente o se lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti. Egli, tuttavia, non può essere presente alle deliberazioni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-62