Art. 617 · Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali
Libro TERZOTitolo IIICapo IIISez. II

Art. 617

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Fondo destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. 2. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo fra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del predetto Ministero.
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