Libro TERZO›Titolo III›Capo III›Sez. II
Art. 614
635 / 2493Incremento del fondo per l'incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa
In vigore dal 1 gen 2020
1. In relazione alle prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni a decorrere dal 2008, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del predetto personale, nella misura di un terzo in favore del personale appartenente alle aree professionali e della restante parte in favore del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali.
2. È fatto salvo quanto disposto dall', commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nonché dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2-bis. In relazione alle medesime esigenze di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, da destinare, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale contrattualizzato appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa. Agli oneri di cui al presente comma si provvede, per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, mediante quota parte dei risparmi di cui all', comma 5, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-614