Libro TERZO›Titolo III›Capo III›Sez. I
Art. 611
632 / 2493Fondo da ripartire per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi
In vigore dal 1 gen 2012
1. Si applica al Ministero della difesa la norma di cui all', comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che istituisce in ciascuno stato di previsione un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere a eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi.
Note all'articolo
- La L. 12 novembre 2011, n. 183, ha disposto (con l'art. 4, comma 23) che "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 611 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' ridotta per l'importo di 50 milioni a decorrere dall'anno 2013".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-611