Art. 592 · Trattamento economico di missione e di trasferimento
Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. V

Art. 592

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Trattamento economico di missione e di trasferimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. La spesa annua per missioni e trasferimenti, da effettuare all'interno del territorio nazionale, non può superare quella prevista per tale finalità nello stato di previsione del Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-592