Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 59
62 / 2493Ruolo organico dei magistrati militari
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.
2. Alla formazione delle piante organiche degli uffici giudiziari militari si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Consiglio della magistratura militare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-59