Art. 589 bis · Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.
Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. V

Art. 589 bis

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Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza.

In vigore dal 9 feb 2013
(Incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza). 1. L'onere derivante dagli , valutato in 4.018.034,60 euro a decorrere dall'anno 2002, grava sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa per le Forze armate e del Ministero dell'economia e delle finanze per il Corpo della guardia di finanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-589-bis