Art. 570 · Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare
Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. IV

Art. 570

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Copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione delle norme sullo stato degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'onere derivante dall'attuazione delle norme sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui al libro IV, titolo V, grava sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-570