Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 569
589 / 2493Dotazioni finanziarie destinate agli indennizzi a privati e ai contributi a comuni e regioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. La spesa complessiva per indennizzi a privati e per contributi a comuni e regioni, derivante dall', comma 1, e dall', commi 1 e 2, è determinata annualmente con legge di bilancio.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-569