Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. III
Art. 567
587 / 2493Stanziamenti e gestione dei fondi per i sepolcreti di guerra e sacrari equiparati
In vigore dal 23 apr 2023
1. Le spese per l'attuazione dei compiti di cui all', ivi comprese tutte quelle connesse con le attività istituzionali e funzionali e con l'espletamento dei servizi e dei compiti attribuiti all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa, gravano sui fondi stanziati su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa.
2. La gestione dei fondi è demandata al capo dell'Ufficio il quale vi provvede con l'osservanza delle norme di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-567