Art. 565 · Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale
Libro TERZOTitolo IIICapo IISez. II

Art. 565

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Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell', comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-565