Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 565
584 / 2493Contributo a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHO), con sede nel Principato di Monaco, di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 925, da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, è determinato ai sensi dell', comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-565