Libro TERZO›Titolo III›Capo II›Sez. II
Art. 558
577 / 2493Uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all'estero
In vigore dal 9 ott 2010
1. Per esigenze eccezionali degli uffici degli addetti delle Forze armate, il Ministero della difesa può autorizzare l'assunzione di personale a tempo determinato da adibire a mansioni esecutive, con contratti di durata non superiore all'anno, con possibilità di rinnovo, regolati dalle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. I predetti contratti non conferiscono stabilità di impiego nè diritto a collocamento nei ruoli del personale dello Stato. È fatta salva la possibilità per il Ministero della difesa di utilizzare personale con contratto a tempo indeterminato assunto dall'Amministrazione degli affari esteri a norma del citato decreto.
2. Sono a carico dello stato di previsione del Ministero della difesa:
a) le spese per la locazione dei locali di ufficio se questi non sono forniti dalla locale rappresentanza diplomatica, compresi gli oneri accessori. Il personale degli uffici degli addetti che abbia la propria abitazione annessa all'ufficio è tenuto a rimborsare il canone di locazione dei locali adibiti ad abitazione, nella misura determinata dal Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il capo della rappresentanza diplomatica, secondo i criteri fissati nell', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
b) le altre spese di funzionamento entro i limiti stabiliti dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-558