Art. 545 · Permute
Libro TERZOTitolo IICapo IV

Art. 545

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Permute

In vigore dal 9 feb 2013
1. Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della società di cui all', per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati. 2. Il regolamento, su cui per tale parte è acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze, disciplina le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-545