Art. 544 bis · Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare
Libro TERZOTitolo IICapo III

Art. 544 bis

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Acquisizioni nell'ambito delle attività di politica militare

In vigore dal 28 dic 2022
1. Per le iniziative aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonché per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all', comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonché alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all' della legge 9 luglio 1990, n. 185. 2. Con uno o più provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa è definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile.
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