Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 54
57 / 2493Tribunale militare
In vigore dal 23 giu 2023
1. Il Tribunale militare è formato:
a) da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall', comma 3, che lo presiede;
b) da più magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall', comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall', comma 2.
2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
a) del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall', comma 2, con funzioni di presidente;
b) di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
c) di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. Nessun ufficiale può esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
1) gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
2) il Capo di stato maggiore della difesa;
3) il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti;
4) i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
5) il Direttore generale per il personale militare.
3. L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare.
4. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale.
5. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso.
6. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-54