Art. 537 · Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri
Libro TERZOTitolo IICapo II

Art. 537

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Programmi con la partecipazione o collaborazione di Paesi esteri

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all' implicano la partecipazione o, comunque, la collaborazione di Paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio ai sensi dell'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-537