Art. 526 · Sanzioni disciplinari
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. VII

Art. 526

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Sanzioni disciplinari

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le mancanze commesse a bordo dalle persone imbarcate verso i rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, indicati nella sezione III del presente capo, sono punite con le sanzioni disciplinari previste dagli e seguenti del codice della navigazione. 2. L'esercizio del potere disciplinare di cui al comma 1 è affidato alle persone indicate dagli e seguenti del codice della navigazione. 3. I rapporti relativi a mancanze disciplinari a carico delle persone imbarcate sono dal comandante militare o dal commissario statale presentati al capitano della nave o galleggiante, che li trascrive nel giornale nautico, con l'indicazione dei provvedimenti disciplinari adottati. 4. Il comandante militare, che ha assunto il comando della nave o del galleggiante in forza della facoltà conferitagli dall', sostituisce interamente il capitano nell'esercizio del potere disciplinare su tutte le persone imbarcate. 5. Oltre alle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, per qualsiasi atto od omissione capace di turbare il buon andamento del servizio cui la nave o galleggiante requisito è adibito può essere inflitta ai colpevoli, dall'autorità marittima competente, la sanzione disciplinare dell'inibizione della navigazione da un minimo di tre mesi a un massimo di due anni, indipendentemente dalle sanzioni penali applicabili in virtù di altre leggi.
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