Libro PRIMO›Titolo III›Capo VI›Sez. I
Art. 52
55 / 2493Magistrati militari
In vigore dal 31 gen 2024
1. I magistrati militari sono distinti secondo le funzioni esercitate e sono equiparati ai corrispondenti magistrati ordinari.
2. Le funzioni giudicanti sono:
a) di primo grado (giudice presso il Tribunale militare e presso l'Ufficio militare di sorveglianza);
b) di secondo grado (giudice presso la Corte militare di appello);
c) semidirettive di primo grado (presidente di sezione presso il Tribunale militare);
d) semidirettive di secondo grado (presidente di sezione della Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (presidente del Tribunale militare);
f) direttive elevate di primo grado (presidente del Tribunale militare di sorveglianza);
g) direttive di secondo grado (presidente della Corte militare di appello).
3. Le funzioni requirenti sono:
a) di primo grado (sostituto procuratore militare);
b) di secondo grado (sostituto procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
c) di legittimità (sostituto procuratore generale militare presso la Procura generale militare presso la Corte di Cassazione);
c-bis) semidirettive di primo grado (procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il Tribunale militare);
d) semidirettive di secondo grado (avvocato generale militare presso la Corte militare di appello);
e) direttive di primo grado (procuratore militare della Repubblica presso il Tribunale militare);
f) direttive di secondo grado (procuratore generale militare presso la Corte militare di appello);
g) direttive superiori requirenti di legittimità (procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione).
4. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili. Ai fini dell'anzianità, è valutato anche il servizio prestato presso altre magistrature.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-52