Art. 515 · Responsabilità dell'amministrazione che provvede alla requisizione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. VI

Art. 515

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Responsabilità dell'amministrazione che provvede alla requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'amministrazione, con il pagamento delle quote di assicurazione contro i rischi ordinari di navigazione e contro gli ordinari rischi di malattia e infortuni e contro la responsabilità civile per danni alle persone, previsti alle lettere a) e b) della parte B dell'indennità ai sensi dell', rimane esonerata da ogni responsabilità per tutti i danni che derivano da tali rischi alla nave o galleggiante o alle persone o alle cose durante la requisizione, anche se l'armatore o proprietario della nave o del galleggiante non ha, per qualsiasi motivo, provveduto tempestivamente alla stipulazione o rinnovazione del relativo contratto di assicurazione. 2. In determinate circostanze e per speciali ragioni, l'amministrazione che procede alla requisizione può disporre affinché le polizze di assicurazione non siano rinnovate alla loro scadenza.
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