Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. IV
Art. 504
517 / 2493Lavori e forniture urgenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. In casi eccezionali di speciale importanza e urgenza, l'amministrazione che ha disposto la requisizione, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può derogare alle disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e di limiti per le aperture di credito, per quanto attiene all'esecuzione di lavori e di forniture necessari all'utilizzazione e all'impiego immediato dell'unità requisita.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-504