Art. 502 · Pagamento dell'indennità di requisizione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. IV

Art. 502

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Pagamento dell'indennità di requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. In caso di requisizione in proprietà, l'indennità non può essere pagata se non sono decorsi sessanta giorni dalla data della trascrizione dell'atto di requisizione. 2. Se sorgono contestazioni sulla persona avente diritto all'indennità, e, nel caso previsto dal comma 1, se, nel termine ivi indicato, sono notificate all'amministrazione procedente opposizioni di creditori ipotecari o privilegiati, l'indennità è depositata presso la Cassa depositi e prestiti, fino a che sulle contestazioni od opposizioni non decida la competente autorità giudiziaria, su istanza della parte più diligente. 3. Il pagamento dell'indennità di requisizione in uso si effettua a rate mensili posticipate. 4. L'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione è autorizzata a corrispondere agli armatori o proprietari delle navi o dei galleggianti requisiti acconti, nella misura massima di otto decimi, sull'ammontare delle indennità di requisizione già maturate. 5. La determinazione delle suddette indennità, agli effetti del pagamento degli acconti di cui al comma 4, è fatta a giudizio insindacabile dell'amministrazione per conto della quale si è proceduto alla requisizione salvo conguaglio, all'atto del pagamento del saldo, in base alla prescritta documentazione. 6. Per il pagamento delle indennità per la perdita delle navi o dei galleggianti requisiti, sia che le indennità stesse siano dovute ai sensi dell' sia che esse siano dovute ai sensi dell', e per il pagamento delle indennità di requisizione, non decorrono, in alcun caso, interessi di mora.
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