Art. 497 · Rappresentante delle Forze armate
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. III

Art. 497

510 / 2493

Rappresentante delle Forze armate

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa interessato può imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perché, ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unità requisita. 2. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-497