Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. III
Art. 492
505 / 2493Comandante militare
In vigore dal 9 ott 2010
1. Sulle navi e sui galleggianti requisiti dal Ministero della difesa, non iscritti nel naviglio ausiliario dello Stato, il predetto Ministero può conferire al commissario statale il titolo e le attribuzioni di comandante militare, se è ufficiale di vascello della Marina militare ovvero ufficiale o sottufficiale del Corpo degli equipaggi militari marittimi, appartenente a categorie che conferiscano l'idoneità al comando della nave o del galleggiante su cui è imbarcato.
2. Il comandante militare, oltre alle attribuzioni proprie del commissario statale, ha anche le seguenti:
a) dare ordini al capitano della nave o del galleggiante requisito per tutto ciò che concerne l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di bordo, che hanno attinenza con l'impiego speciale della nave o del galleggiante;
b) esercitare la censura su tutti i telegrammi e radiotelegrammi in arrivo e in partenza, con facoltà di vietarne la trasmissione o la ricezione quando lo ritenga opportuno per ragioni militari.
3. Il capitano della nave o del galleggiante requisito esegue e fa eseguire dalle persone da lui dipendenti tutti gli ordini che gli vengono impartiti, nei limiti sopraindicati, dal comandante militare, il quale ne assume la completa responsabilità a tutti gli effetti, apponendo apposita nota sul giornale nautico, parte prima.
4. La presenza del comandante militare non esime il capitano della nave o del galleggiante requisito da alcuno degli obblighi per lui previsti nel presente capo, salva l'osservanza degli ordini che gli siano impartiti dal comandante militare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-492