Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. II
Art. 486
499 / 2493Contratto di arruolamento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il contratto di arruolamento, in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione, continua ad avere vigore, e alla sua scadenza si considera prorogato per tutto il tempo della requisizione, salvi i casi di invalidità o di infermità debitamente constatati dal sanitario designato dall'autorità portuale. Nel caso di requisizione in proprietà, il contratto di arruolamento in atto al momento in cui è notificato l'ordine di requisizione può essere risolto dall'amministrazione che ha proceduto alla requisizione.
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Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-486