Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 483
496 / 2493Trasformazione della requisizione in uso in requisizione in proprietà
In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero competente può procedere alla requisizione in proprietà di navi o galleggianti già requisiti in uso nel caso in cui le navi o galleggianti siano stati per eventi di guerra gravemente danneggiati e si trovino immobilizzati in maniera che risulti impossibile o non conveniente procedere ai lavori necessari per la loro rimessa in efficienza.
2. Tuttavia, i proprietari, ove intendano procedere, a loro rischio, alla rimessa in efficienza delle navi o galleggianti, possono compatibilmente con le esigenze di carattere militare, da valutarsi dal Ministero della difesa, conservare la proprietà del relitto. In tal caso però dall'ammontare dell'indennità a essi spettante sarà dedotto il valore del relitto, da determinarsi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Dal giorno in cui si è verificato l'evento di guerra al giorno in cui ha luogo la requisizione in proprietà sono corrisposte all'armatore o al proprietario della nave o del galleggiante le sole quote b) e c) della parte A) dell'indennità di requisizione prevista dall'. Le predette quote b) e c) non possono essere in ogni caso corrisposte per un periodo superiore ai 720 giorni a partire dalla data dell'evento di guerra, che ha determinato il sinistro, e dalla quale è cessata la corresponsione dell'intera parte A) del compenso di requisizione.
4. Ai fini del presente capo, la cattura da parte del nemico e il sequestro o in genere l'impossessamento da parte di uno Stato estero della nave o del galleggiante requisito in uso si considera come perdita della nave o del galleggiante derivante da rischio di guerra dal momento della cattura o sequestro o impossessamento.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-483