Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 482
495 / 2493Determinazione e corresponsione delle indennità
In vigore dal 9 ott 2010
1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito ufficio a richiesta degli uffici di requisizione determina, sentito l'armatore o il proprietario, l'indennità di requisizione.
2. Nel caso di requisizione in uso, l'indennità è dovuta dal momento in cui la nave o il galleggiante è consegnato, fino al momento della riconsegna.
3. La liquidazione dell'indennità di requisizione esonera l'amministrazione da qualsiasi altra obbligazione non espressamente prevista dal presente capo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-482