Art. 481 · Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. I

Art. 481

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Lavori di trasformazione e di adattamento dell'unità requisita

In vigore dal 9 ott 2010
1. In tutte le navi e su tutti i galleggianti requisiti in uso il Ministero che procede alla requisizione può disporre l'esecuzione di tutti i lavori di trasformazione e di adattamento opportuni, salvo a provvedere, all'atto della cessazione della requisizione, al ripristino della nave, e al pagamento dell'indennità anche per il tempo occorrente per i lavori di ripristino. 2. Se i lavori di ripristino sono affidati all'armatore o al proprietario, è fissato il tempo occorrente per il ripristino e la relativa indennità si aggiunge alla somma fissata per effettuare il ripristino stesso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-481