Art. 476 · Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. I

Art. 476

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Requisizione di unità per il naviglio ausiliario, per operazioni belliche e sussidiarie

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il Ministero della difesa ha precedenza sul Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la requisizione del naviglio ausiliario e del naviglio occorrente alle operazioni belliche e sussidiarie delle Forze armate. 2. Prima di disporre la requisizione e, nei casi di urgenza, dopo che la requisizione è stata eseguita, il Ministero della difesa ne dà notizia al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Se la nave da requisire è normalmente adibita a una linea sovvenzionata dallo Stato, o a linee libere regolari, la requisizione è disposta dal Ministero della difesa, previa intesa, salvo i casi di urgenza, col Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 3. Salvo i casi di urgenza, per le navi e i galleggianti di proprietà privata in uso delle amministrazioni dello Stato o direttamente destinati all'esercizio di servizi pubblici, anche se concessi a privati, o all'esecuzione di opere pubbliche dello Stato, la requisizione è disposta previa intesa con l'amministrazione interessata.
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