Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo III›Sez. I
Art. 474
487 / 2493Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti:
a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Città del Vaticano;
b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se è constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità;
c) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione.
2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-474