Art. 474 · Navi e galleggianti esenti dalla requisizione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IIISez. I

Art. 474

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Navi e galleggianti esenti dalla requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Non sono soggetti a requisizione i galleggianti appartenenti: a) ai rappresentanti diplomatici di Stati esteri e al personale lo Stato italiano e presso lo Stato della Città del Vaticano; b) ai consoli, vice consoli e agenti consolari, cittadini dello Stato che rappresentano, se è constatata l'esistenza di un trattamento di reciprocità; c) a stranieri che, in virtù di accordi internazionali, hanno diritto all'esenzione dalla requisizione. 2. Con determinazione del Ministro degli affari esteri, di concerto con quelli della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, possono, per ragioni di opportunità e di cortesia internazionale, essere dichiarati esenti da requisizione altre navi o galleggianti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-474