Art. 471 · Sanzioni penali
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IISez. II

Art. 471

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Sanzioni penali

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula un capo al fine di impedire la precettazione o la requisizione, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa: a) da euro 13,00 a euro 52,00 se trattasi di bicicletta semplice o a motore; b) da euro 26,00 a euro 129,00, se trattasi di cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro e loro bardature o di veicoli a trazione animale; c) da euro 129,00 a euro 646,00, se trattasi di veicoli a motore, a trazione meccanica, di trattrici e locomotive stradali, di rimorchi di ogni tipo, di natanti adibiti alla navigazione dei fiumi, laghi e lagune con la rispettiva attrezzatura. 2. Le sanzioni di cui al comma 1 si applicano anche a chiunque senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione. 3. Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi per colpa, si applicano le multe di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 ridotte di tre quinti. 4. Fuori dai casi previsti dai commi precedenti, chiunque, per sottrarre, in tutto o in parte, alla precettazione o alla requisizione, capi che possono formarne oggetto presenta documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. 5. Chiunque, allo scopo di cui al comma 4, fornisce alle autorità competenti indicazioni mendaci, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di due quinti. 6. Se i fatti di cui al comma 5 sono commessi per colpa, si applica la multa di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, ridotta di quattro quinti. 7. Tutte le sanzioni di cui al presente articolo sono raddoppiate se i reati sono commessi durante lo stato di guerra. 8. Se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna il capo, la pena è diminuita di un terzo. 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 non si applicano, se i fatti da esse previsti costituiscono un reato più grave.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-471