Art. 467 · Requisizione senza precettazione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo IISez. I

Art. 467

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Requisizione senza precettazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le autorità militari dell'Esercito italiano e della Marina militare di grado non inferiore a comandanti di divisione e i comandanti di zona aerea territoriale possono ordinare di procedere alle requisizioni sia in uso sia in proprietà senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione, secondo le norme del presente articolo. 2. L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla commissione provinciale ovvero, quando questa non è costituita, a una commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata. 3. La commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale indicando nel medesimo la cosa da requisire e il luogo e ora della consegna. 4. Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dal presente capo e sono comunicati con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. 5. Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore se esso è anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore e al proprietario insieme, con buono unico, intestato a entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non è conosciuto o è assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perché ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune. 6. Della requisizione eseguita in base al presente articolo si redige certificato inviato a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro. 7. Salvi i casi di urgente necessità, la commissione che requisisce si avvale della collaborazione degli organi che sono all'uopo indicati dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-467