Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 465
478 / 2493Indennità di requisizione in uso
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nel caso di requisizione in uso l'indennità per i capi requisiti è corrisposta a rate quindicinali posticipate e composta degli elementi indicati nei commi seguenti.
2. Per i veicoli a motore a trazione meccanica si computa:
a) una quota giornaliera stabilita dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con quello dello sviluppo economico, secondo si tratti di autovetture, ovvero di autobus o di autocarri, suddivisi questi ultimi in categorie per le portate nelle seguenti: fino a 25 quintali; oltre 25 fino a 40 quintali; oltre 40 fino a 60 quintali; oltre 60 quintali.
Analogamente è stabilita la quota giornaliera per motociclo, motocarrozzetta, motocarro, motofurgoncino o altro qualsiasi capo da requisire in suo;
b) una quota pure giornaliera da stabilirsi dalla commissione provinciale nella misura non superiore allo 0,05 per cento del prezzo di mercato fissato per la requisizione in proprietà;
c) il rimborso in quota giornaliera, e limitatamente alla durata dell'uso, della tassa di circolazione già soddisfatta;
d) un'indennità giornaliera per ogni rimorchio non requisito in misura stabilita in relazione alla portata dei rimorchi, dall'autorità di cui alla lettera a) del presente comma;
e) il valore del carburante eventualmente contenuto nei serbatoi degli autoveicoli all'atto del prelevamento;
f) l'eventuale quota di cui all'.
3. Per i quadrupedi, carreggio, finimenti, e bardature si computa una quota giornaliera - per cavallo o mulo - per carretta - per finimento, stabilita secondo le norme che saranno emanate dall'autorità di cui alla lettera a) del comma 2.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-465