Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo II›Sez. I
Art. 457
470 / 2493Ambito territoriale e competenza
In vigore dal 9 ott 2010
1. La requisizione può essere estesa a tutto il territorio della Repubblica o limitata a parte di esso, può essere generale per ogni capo o circoscritta ad alcuni.
2. Essa è ordinata dal Ministro della difesa, sentito il Consiglio dei Ministri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-457