Art. 454 · Omissione di comunicazioni agli aventi diritto
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 454

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Omissione di comunicazioni agli aventi diritto

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il detentore, che non ottempera verso gli aventi diritto all'obbligo previsto dal comma 4 dell', è punito, su querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103,00.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-454