Art. 452 · Reati più gravi
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 452

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Reati più gravi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano se i fatti da essa previsti costituiscono un più grave reato ai sensi delle leggi vigenti.
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