Art. 451 · Rifiuto di dare indicazioni
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 451

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Rifiuto di dare indicazioni

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall', è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00. 2. Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00. 3. Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio. 4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-451