Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 451
464 / 2493Rifiuto di dare indicazioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall', è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00.
2. Se il colpevole dà informazioni mendaci, è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00.
3. Se il colpevole è pubblico ufficiale, la pena è aumentata fino al doppio.
4. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verità, si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-451