Art. 450 · Rifiuto di prestazione di servizi
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 450

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Rifiuto di prestazione di servizi

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque, senza giustificato motivo, rifiuta di ottemperare a un ordine legalmente dato di compiere un servizio individuale o collettivo, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a euro 516,00. 2. Si applica l'ammenda fino a euro 516,00 ai dirigenti, impiegati, operai che non ottemperano all'obbligo di cui all', comma 4 e di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-450