Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 449
462 / 2493Applicazione, divulgazione e deposito presso Stati esteri di invenzioni
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque aliena, applica o divulga un'invenzione o la deposita presso Stati esteri, ovvero rivela notizie relative alla medesima senza l'autorizzazione prevista dall', o prima che siano trascorsi i periodi di tempo indicati negli , ovvero dopo l'avvenuta requisizione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516,00.
2. Con la stessa pena è punito chiunque aliena, applica, divulga o deposita all'estero un'invenzione, ovvero rivela notizie relative alla medesima in violazione di alcuno dei divieti indicati nell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-449