Art. 448 · Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 448

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Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-448