Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 448
461 / 2493Consegna della cosa prima dell'apertura del dibattimento
In vigore dal 9 ott 2010
1. Nei casi previsti dagli articoli della presente sezione, se il colpevole, prima dell'apertura del dibattimento, consegna la cosa, la pena è diminuita da un sesto a un terzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-448