Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XIII
Art. 444
457 / 2493Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione
In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00.
2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-444