Art. 444 · Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 444

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Inadempimento dell'ordine di precettazione o requisizione

In vigore dal 9 ott 2010
1. Chiunque distrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula una cosa, al fine di impedire la precettazione o la requisizione, ovvero, senza giustificato motivo, non ottempera, in tutto o in parte, all'ordine di precettazione o di requisizione, dato dall'autorità competente, o comunque ne impedisce od ostacola l'esecuzione, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa fino a euro 310,00. 2. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la multa fino a euro 207,00.
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