Art. 442 · Omessa custodia di cose requisite
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XIII

Art. 442

455 / 2493

Omessa custodia di cose requisite

In vigore dal 9 ott 2010
1. Il detentore della cosa requisita, che omette di custodirla fino alla consegna, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 21,00 a euro 103,00. 2. Per casi più gravi, possono applicarsi congiuntamente le pene dell'arresto e dell'ammenda nei limiti indicati nel comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-442