Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XII
Art. 441
454 / 2493Tutela giurisdizionale.
In vigore dal 9 ott 2010
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo è devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennità; la tutela davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-441