Art. 440 · Riscossione dei crediti dell'amministrazione
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 440

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Riscossione dei crediti dell'amministrazione

In vigore dal 9 ott 2010
1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. 2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione può consentire la ripartizione in rate o in annualità del pagamento delle somme da esso dovute.
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