Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XI
Art. 440
453 / 2493Riscossione dei crediti dell'amministrazione
In vigore dal 9 ott 2010
1. I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
2. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione può consentire la ripartizione in rate o in annualità del pagamento delle somme da esso dovute.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-440