Art. 438 · Indennità speciale per il deprezzamento
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 438

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Indennità speciale per il deprezzamento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se durante il periodo della requisizione la cosa ha subito logorio o deterioramento in misura eccedente quella derivante dall'uso normale del bene stesso, alle indennità indicate nella sezione X del presente capo è aggiunta una speciale indennità corrispondente al maggior deprezzamento della cosa. 2. Nei casi previsti dal comma 2 dell' e quando la cosa mobile per effetto dell'uso è divenuta inservibile, è corrisposta un'indennità ragguagliata al prezzo della cosa nel momento della requisizione, oltre gli interessi legali su detto prezzo da tale momento a quello del pagamento, dedotto quanto l'interessato ha ricevuto a titolo di indennità per la requisizione in uso.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-438