Art. 437 · Nuove opere senza miglioria
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 437

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Nuove opere senza miglioria

In vigore dal 9 ott 2010
1. Quando le nuove opere non hanno recato alcun miglioramento all'immobile, all'azienda o allo stabilimento requisito, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione, ove non intenda provvedere al ripristino, restituisce la cosa nello stato in cui si trova, salvo indennizzo per l'eventuale diminuzione di valore, a norma degli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-437