Art. 436 · Miglioria con alterazione del bene
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 436

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Miglioria con alterazione del bene

In vigore dal 9 ott 2010
1. Quando le nuove opere hanno alterato la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'amministrazione che vi ha proceduto, se non intende provvedere al ripristino, invita l'avente diritto a dichiarare, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, se intende ricevere la cosa nello stato in cui si trova, pagando la somma minore tra quella che l'amministrazione dichiara di aver speso e quella che la stessa amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto. 2. Se l'interessato, nel termine suindicato, non dichiara di voler corrispondere la somma determinata dall'amministrazione a norma del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla scadenza del termine fissato nell'invito predetto, può disporre, con suo decreto, che la cosa passi in proprietà dello Stato, dietro pagamento di un'indennità corrispondente al valore che essa aveva al momento della requisizione. Con lo stesso decreto è determinata anche l'indennità.
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