Art. 435 · Miglioria senza alterazione del bene
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 435

448 / 2493

Miglioria senza alterazione del bene

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se, in seguito a nuove opere, l'immobile, l'azienda o lo stabilimento requisito è aumentato di valore, senza alterare la primitiva struttura in rapporto alla destinazione che l'immobile, l'azienda o lo stabilimento aveva al momento della requisizione, l'avente diritto non può opporsi a ricevere la cosa requisita ed è tenuto a corrispondere all'erario la somma minore tra lo speso e il migliorato. A tale scopo, l'amministrazione che ha proceduto alla requisizione determina detta somma, indicando la somma spesa e quella che l'amministrazione dichiara corrispondere all'effettiva miglioria. Il provvedimento è comunicato all'avente diritto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-435