Art. 433 · Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 433

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Preavviso di restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento

In vigore dal 9 ott 2010
1. Se non è stata indicata la durata dell'uso, la restituzione dell'immobile, azienda o stabilimento è preceduta da un preavviso notificato all'interessato entro un congruo termine che, quando si tratta di azienda o stabilimento in esercizio, non può essere minore di otto giorni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-433