Art. 432 · Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. XI

Art. 432

445 / 2493

Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-432