Art. 432 · Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti
Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XI

Art. 432

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Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti

In vigore dal 9 ott 2010
1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-432