Libro SECONDO›Titolo VIII›Capo I›Sez. XI
Art. 432
445 / 2493Restituzione degli immobili, delle aziende e dei stabilimenti
In vigore dal 9 ott 2010
1. Appena cessata la necessità che aveva determinata la requisizione, gli immobili, le aziende o stabilimenti sono senza indugio restituiti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-432