Art. 423 · Indennità per beni mobili requisiti in proprietà
Libro SECONDOTitolo VIIICapo ISez. X

Art. 423

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Indennità per beni mobili requisiti in proprietà

In vigore dal 9 ott 2010
1. L'indennità per la requisizione di mobili in proprietà, se non si tratta di cose per le quali l'amministrazione competente ha stabilito i prezzi a norma delle disposizioni vigenti, è determinata in base ai prezzi di mercato desunti dai listini esistenti presso le Camere di commercio, o, in mancanza, in base alla media dei prezzi correnti sul luogo negli ultimi trenta giorni. Quando si tratta di cose che non hanno un prezzo corrente, si tiene conto dei prezzi fatti nelle ultime contrattazioni. 2. In ogni caso, l'indennità è adeguata allo stato d'uso e alla qualità dei beni.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66#art-423